
Terzo Settore
Il terzo settore si compone di soggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi
Intro
La legislazione italiana ha recentemente disciplinato il terzo settore dandone una definizione giuridica. All'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), si legge: "Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". Pertanto i criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:
- avere natura giuridica privata
- assenza di scopo di lucro
- disporre di statuto o atto costitutivo
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attuazione del principio di sussidiarietà
- promozione e realizzazione di attività di interesse generale
- ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Case Study
La disciplina organica è stata emanata dal Governo con il D.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106") il quale decreto ha contribuito a definire e semplificare la materia in un totale di 104 articoli.
Il decreto in questione ha fissato le regole comuni per gli enti del terzo settore, salvaguardando nell'ordinamento le forme di organizzazione già tipizzate; restano pertanto presenti nell'ordinamento italiano le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), sebbene con caratteristiche lievemente modificate rispetto all'impostazione delle leggi istitutive (rispettivamente la L. 266/1991 e la L. 383/2000, ora definitivamente abrogate).
Il Codice stabilisce regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni, richiama la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso pur agevolando la trasformazione di queste nella nuova tipologia di "enti del terzo settore" (ETS).
Il decreto ha inoltre abolito la qualifica fiscale di "Onlus" (e il relativo acronimo).
Il Codice del Terzo Settore ha poi stabilito un periodo transitorio (che durerà fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi) in cui continueranno ad applicarsi le regole previgenti.