2 - Magistratura di Sorveglianza

2 - Magistratura di Sorveglianza

La magistratura di sorveglianza ha il compito di vigilare sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati.

Intro

La magistratura di sorveglianza, nell’ordinamento giudiziario italiano, individua una parte della magistratura che funzionalmente si occupa della sorveglianza sull’esecuzione della pena (diritto dell’esecuzione penale). Essa è nata con la legge di Riforma dell’Ordinamento Penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell’articolo 27 della Costituzione. Il suo ruolo è esteso, oltre che alle questioni relative ai diritti dei detenuti durante l’esecuzione della pena, anche alla concessione e alla gestione delle pene alternative alla detenzione, sia per la parte finale della pena sia prima dell’inizio della sua esecuzione. Mentre in altri sistemi si ritiene che l’esecuzione della pena, anche detentiva, abbia natura semplicemente amministrativa, in Italia si è ritenuta necessaria la sua piena giurisdizionalizzazione. Il suo ruolo si svolge nel settore penale e, temporalmente, dopo che la sentenza di condanna è stata pronunciata, cioè la sua attività è regolata dal diritto dell’esecuzione penale e dal diritto penitenziario. 

Case Study

Il Magistrato di Sorveglianza è organo monocratico, dotato di forte autonomia, sottoordinato al Tribunale di sorveglianza nel senso che la maggioraza delle sue decisioni sono impugnabili o reclamabili davanti al Tribunale di Sorveglianza e che in altri casi può anticipare in via provvisoria decisioni di competenza del Tribunale di Sorveglianza, che molto spesso decide dopo molti mesi, anziché entro i quarantacinque giorni previsti dalla legge. Svolge la sua funzione in materia di applicazione di pene alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza, esclusa la Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, che è applicata dal Tribunale penale ordinario, su proposta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, ed è definita anche misura di prevenzione.
Al magistrato di sorveglianza sono conferiti ampi poteri di dire la sua, su reclamo del detenuto, in materia di lavoro e di disciplina, con ordinanza, e non più con “ordine di servizio”. A questo scopo la legge pone al magistrato l’obbligo di recarsi di frequente in carcere e di sentire i detenuti che chiedono di conferire. L’Ufficio di sorveglianza decide in materia di permessi ordinari e premiali, è competente anche per le licenze ai semiliberi e agli internati, sulla applicazione e revoca delle misure di sicurezza, sulla approvazione dei programmi di trattamento rieducativo, individualizzato, che l’amministrazione è tenuta per legge a redigere, alla fine del primo periodo di osservazione intramurale di ogni condannato definitivo.

Date

22 Febbraio 2018

Tags

Carcere

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